Per tutte le imprese che realizzano attività di formazione collegate ai settori Industria 4.0
Anche per il 2020 sarà possibile ricorrere al bonus Formazione 4.0. La legge di Bilancio 2020 ha infatti prorogato di un anno la possibilità per le imprese di usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale industria 4.0. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, si applica così anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le novità, previste dalla legge di Bilancio 2020, riguardano in particolare i requisiti di accesso (più stringenti), la misura del credito d’imposta che viene aumentata in determinanti casi e l’importo massimo spettante a ciascuna impresa (ridotto per le medie imprese). Vengono semplificati anche gli adempimenti richiesti ai fini del suo riconoscimento: in particolare, per le attività che saranno svolte nel 2020, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, non sarà quindi più necessaria la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Di seguito si riporta una sintesi dello strumento.
Beneficiari del credito di imposta
Potranno accedere al credito d’imposta :
- - tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- - gli enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa (il beneficio si applica per intero anche se i dipendenti partecipanti alle attività di formazione ammissibili sono occupati solo promiscuamente in dette attività commerciali).
Spese ammissibili per la fruizione del credito di imposta
Sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative alle attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quali:
- - big data e analisi dei dati,
- - cloud e fog computing,
- - cyber security,
- - sistemi cyber-fisici,
- - prototipazione rapida,
- - sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- - robotica avanzata e collaborativa,
- - interfaccia uomo macchina,
- - manifattura additiva,
- - Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
I dipendenti che svolgeranno la formazione dovranno dunque provenire dai settori vendita e marketing, IT e produzione.
Il credito d'imposta si applica al costo orario del personale impiegato in attività di formazione collegata ai settori Industria 4.0. Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione .
Per quanto riguarda la individuazione delle spese ammissibili sono considerate rilevanti, ai fini del calcolo del beneficio, esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili, intendendosi per personale dipendente, a questi fini, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato).
Le attività formative possono essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno oppure possono:
- - essere erogate da soggetti esterni accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- - essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
- - essere commissionate anche agli Istituti tecnici superiori.
Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, sono ammissibili anche le attività organizzate e svolte, in tutto o in parte, in modalità “e-learning”, cioè attraverso corsi e lezioni “on line”.
Determinazione del credito di imposta
Gli importi del bonus formazione 4.0 sono fissati per il 2020 secondo le seguenti percentuali:
- - credito d’imposta del 50% per le piccole imprese fino a 300.000 euro di spesa annuale;
- - credito d’imposta del 40% per le medie imprese fino a 250.000 euro di spesa;
- - credito d’imposta del 30% per le grandi imprese fino a 250.000 euro di spesa.
Nel 2020, per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del bonus verrà aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020, il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Termini e modalità di fruizione
Il credito d’imposta per formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un professionista. La certificazione va allegata al bilancio.
Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo di 5.000 euro.