Presentazione delle domande dal 21 febbraio 2019
Anche per il 2018 sarà possibile beneficiare della Tax Credit Alberghi, prorogata dalla legge di bilancio 2017.
Per richiedere gli sgravi fiscali in merito ai lavori di riqualificazione della propria struttura ricettiva è necessario aver svolto lavori di ristrutturazione entro il periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. Il Tax Credit Alberghi 2018 è fissato nella misura del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture esistenti fino a un massimo di 200 mila euro.
Segue una scheda di sintesi dell'incentivo.
Beneficiari
Possono accedere al Tax credit le seguenti strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012:
- 1) struttura alberghiera: la struttura ricettiva deve avere un minimo di 7 camere; possono richiedere il bonus alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle normative regionali.
- 2) struttura che svolge attività agrituristica: come definita dalla legge 20 febbraio 2016, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
- 3) stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della Legge n. 323/2000.
Non possono richiedere la Tax Credit Albeghi:
- - Ostelli della gioventù
- - Rifugi di montagna
- - Colonie marine e montane
- - Affittacamere per brevi soggiorni
- - Case ed appartamenti per vacanza
- - Bed & breakfast
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Interventi ammissibili per la fruizione del credito di imposta
Il beneficiario può fruire del credito d’imposta per le seguenti tipologie di interventi:
- – interventi edilizi: manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, Dpr 380/2001), quindi modifiche alle parti anche strutturali degli edifici, ai servizi igienico sanitari, frazionamento o accorpamento unità immobiliari (che non devono modificare la volumetria complessiva dell’edificio e l’originaria destinazione d’uso); restauro/risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c, Dpr 380/2001), quindi consolidamento, ripristino e rinnovo elementi costitutivi edificio, inserimento elementi accessori, eliminazione di quelli estranei all’organismo edilizio; riqualificazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001), quindi ripristino o sostituzione elementi costitutivi dell’edificio, eliminazione, modifica o inserimento di nuovi elementi ed impianti, compresi gli interventi di demolizione;
- – interventi di eliminazione barriere architettoniche;
- – interventi di incremento dell’efficienza energetica;
- – interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- – acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.
Per gli interventi edilizi e di eliminazione delle barriere architettoniche vi è l'obbligo di aver effettuato almeno una spesa ricadente in uno dei due macro capitoli:
1) Incremento dell’efficienza energetica (art. 2, comma b punto 5) ossia:
- - Interventi di riqualificazione energetica che conseguano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione che non superi i valori di cui all’all. I del D.M. del 16.02.2016 n. 51 (art. 2, comma b punto 5.1);
- - Interventi inerenti l’involucro edilizio che rispettino i valori di trasmittanza termica di cui al D.M. del 16.02.2016 n. 51 (art. 2, comma b punto 5.2) ;
- - Interventi di sostituzione parziale o integrale dei sistemi di climatizzazione o riscaldamento ecc. (art. 2, comma b punto 5.3)
2) Adozione di misure antisismiche (art. 2, comma b punto 6) ossia:
- - Valutazione della classe di rischio sismico (ovvero essere in possesso dell’asseverazione della classe di rischio ai sensi dell’art. 3 del D.M. n° 58 del 28.02.2017 e s.m.i.) a firma di tecnico abilitato (art. 4, comma d punto 1) ;
- - Progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio sismico (art. 4, comma d punto 2);
- - Interventi di tipo locale (art. 4, comma d punto 3) ;
- - Interventi per il miglioramento del comportamento sismico della struttura (art. 4, comma d punto 4).
Le spese devono essere certificate con attestazione di un soggetto autorizzato (presidente del collegio sindacale, revisore legale, commercialista, perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile di un centro assistenza fiscale), mentre non c’è bisogno di allegare alla domanda la documentazione contabile.
Termini e modalità di fruizione
Per poter richiedere la Tax Credit Alberghi 2018 le imprese interessate potranno presentare la domanda telematicamente attraverso il Portale dei Procedimenti. La compilazione della domanda deve essere effettuata dalle ore 10:00 del 21 febbraio alle ore 16:00 del 21 marzo 2019.
La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica:
- • dichiarazione dell’imprenditore che elenchi gli interventi effettuati;
- • attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese da parte del Presidente del Collegio sindacale, Revisore legale, professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero del responsabile del CAF;
- • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti nell’esercizio in corso e nei 2 precedenti.
Le domande potranno essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile alle ore 16:00 del 4 aprile 2019.
Le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine di presentazione delle domande (c.d. “click day”) e fino al relativo esaurimento.