Per tutte le imprese che realizzano attività di formazione collegate ai settori Industria 4.0
Anche per il 2019 sarà possibile ricorrere al bonus Formazione 4.0. La legge di Bilancio 2019 ha infatti prorogato di un anno la possibilità per le imprese di usufruire del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal Piano nazionale industria 4.0. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, si applica così anche alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Beneficiari del credito di imposta
Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il beneficio è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Spese ammissibili per la fruizione del credito di imposta
Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Un allegato alla legge di bilancio individua nel dettaglio gli ambiti in cui si potranno svolgere le attività formative 4.0 ammesse al credito d'imposta. Si tratta di oltre cento ambiti, raggruppati in tre categorie: vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione.
Il credito d'imposta si applica al costo orario del personale impiegato in attività di formazione collegata ai settori Industria 4.0. Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Per quanto riguarda la individuazione delle spese ammissibili sono considerate rilevanti, ai fini del calcolo del beneficio, esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili, intendendosi per personale dipendente, a questi fini, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la propria circolare del 3 dicembre 2018, ha precisato che nel caso del personale dipendente impegnato nelle attività formative come “discente”, il costo aziendale delle ore o giornate di formazione si assume per l’ intero importo; mentre nel caso del personale dipendente utilizzato come “docente“ o “tutor“, il suddetto costo aziendale effettivamente sostenuto non può comunque eccedere il limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente.
Non assumono, pertanto, rilievo ai fini del calcolo del beneficio le altre voci di costo aziendale sostenuto per le attività formative, quali, a titolo semplificativo, quelle relative ai docenti esterni all’impresa, quelle relative all’ammortamento dei beni strumentali impiegati o ai materiali utilizzati nello svolgimento delle attività.
La suddetta circolare ribadisce anche che l’applicazione del credito di imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall’applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e, quindi, può essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.
Quanto alle modalità con le quali l’impresa può effettuare gli investimenti in formazione 4.0, è opportuno sottolineare che la disciplina in questione considera ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione è appaltata dall’impresa a soggetti qualificati esterni, sia le attività formative organizzate internamente all’impresa: vale a dire direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor“ interno.
Determinazione del credito di imposta
Gli importi del bonus formazione 4.0 sono fissati per il 2019 secondo le seguenti percentuali:
- - credito d’imposta del 50% per le piccole imprese fino a 300.000 euro di spesa annuale;
- - credito d’imposta del 40% per le medie imprese fino a 300.000 euro di spesa;
- - credito d’imposta del 30% per le grandi imprese fino a 200.000 euro di spesa.
Termini e modalità di fruizione
Il credito d’imposta per formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
Per essere ammissibili, i costi sostenuti per la formazione devono essere certificati dal revisore legale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali: quindi, le imprese che non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un professionista. La certificazione va allegata al bilancio.
Anche le spese per la revisione legale sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo di 5.000 euro.