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Ministero dei Trasporti

  Contributi per investimenti nel settore autotrasporti (bando aperto fino al 15 aprile 2018)

 

 

Il bando prevede lo stanziamento di 35,9 milioni di euro per gli investimenti per il settore autotrasporto. 

Le operazioni di investimento sono finanziabili esclusivamente se avviate in data posteriore alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 2 agosto 2017 ed entro il 15 aprile 2018, pena l’inammissibilità ai contributi.

 

 

 

Si ricorda che: 

 

 

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi attive sul territorio italiano, regolarmente  iscritte  al  Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose  per conto di terzi.

 

 

Spese ammissibili e agevolazione concessa

Sono ammissibili le spese di acquisto, anche in leasing di:

1) AUTOCARRI NUOVI DI FABBRICA CON MASSA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 3,5 t alimentati con gas metano naturale compresso (CNG) o liquefatto (LNG) ed ibridi (diesel + elettrico) (stanziamento 10,5 milioni), senza necessità di rottamazione di veicoli in disponibilità. Il contributo è pari a:

 

Inoltre è previsto un contributo del 40% dei costi per l’acquisizione di dispositivi per la riconversione di autoveicoli con motore termico con massa complessiva pari a 3,5 t in veicoli elettrici (massimo 1.000 euro per riconversione).

 

2) AUTOCARRI NUOVI DI FABBRICA CON MASSA COMPLESSIVA PARI O SUPERIORE A 11,5 t ED EQUIPAGGIATI CON MOTORI EURO VI (stanziamento 10 milioni) ma con contestuale radiazione per rottamazione di veicoli posseduti della stessa categoria di peso (diversamente dall’anno scorso non è ammessa l’esportazione definitiva fuori dall’UE). In questo caso il contributo è pari a:

 

 

3) RIMORCHI E SEMIRIMORCHI NUOVI DI FABBRICA, ALLESTIMENTI ATP (stanziamento 14,4 milioni) per acquisizioni che devono essere svolte nell’ambito di un programma d’investimenti per creare, ampliare o diversificare un impianto o trasformare il processo produttivo esistente.

- Di qualsiasi massa realizzati per il trasporto combinato strada-rotaia (che soddisfano la normativa UIC 596-5);

- Di qualsiasi massa realizzati per il trasporto combinato strada-mare (che soddisfano la normativa IMO) MA CHE SIANO DOTATI DI ALMENO UN DISPOSITIVO “innovativo” destinato a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica” tra quelli sotto elencati:

- Rimorchi e semirimorchi superiori a 7 t allestiti ATP purché con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del Reg UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

- Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 t allestiti ATP, delle unità frigorifere/calorifere installate, con nuove rispondenti agli standard individuati al punto precedente.

In questi casi il contributo è pari a:

 

 

4) CASSE MOBILI E RIMORCHI E SEMIRIMORCHI PORTA CASSE da facilitare l’utilizzazione di diverse modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico (stanziamento 1,05 milioni): sono finanziabili gruppi di OTTO casse mobili PIU’ UN rimorchio o semirimorchio porta-casse. In questo caso il contributo è pari a:

 

 

Con esclusione dei rimorchi o dei semirimorchi, le cifre esposte si possono aumentare del 10% per le acquisizioni da parte di piccole o medie imprese o per imprese che aderiscono a una rete d’imprese. Tali maggiorazioni sono cumulabili e si applicano all’importo netto del contributo. 

I contributi sono erogati sino all’esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna tipologia e la ripartizione può essere rimodulata dal Ministero secondo le richieste nell’ambito del fondo complessivamente disponibile. Se al termine della procedura di analisi delle richieste emergerà che sono superiori agli stanziamenti, anche dopo la rimodulazione, i singoli contributi potranno essere diminuiti.

In tutti i casi, il contributo per singola impresa non potrà superare la cifra di 700mila euro. Inoltre, non è consentito il cumulo del contributo con altre agevolazioni pubbliche sugli stessi costi, compreso il de minimis.

 

 

Per saperne di più

- Link alla pagina dedicata al bando sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

 

 

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