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MISE - Decreto ministeriale 3 luglio 2015

  Finanziamenti agevolati per le cooperative e le imprese sociali (bando sempre aperto)

 

 

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, con decreto ministeriale 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale.

 

 

 

 

Beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni i seguenti soggetti:

  • a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;
  • b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall’articolo 8 della legge predetta;
  • c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

Progetti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni  i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese:

  • a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
  • b) organici e funzionali all’attività esercitata;
  • c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

 

Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda;

I programmi devono presentare spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
  • b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
  • c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • e) brevetti, licenze e marchi;
  • f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla
  • realizzazione del progetto;
  • g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e
  • direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
  • h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  • i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
  • l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.

 

Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo agevolabile. Le spese relative a fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese generali sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie.Non sono ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

 

Agevolazioni concesse

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:

  • a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato è pari almeno allo 0,50 per cento annuo;
  • b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
  • c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea garanzia;
  • d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

 

 

Modalità di  valutazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

 

 

Per saperne di più

- Scarica il Decreto ministeriale 3 luglio 2015 

- Visita la pagina web del sito del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata allo strumento finanziario.

 

 

 

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