Garanzie pubbliche per sostenere l'avvio e lo sviluppo di microimprese
L'intervento del Fondo di Garanzia, mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito, ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicempre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l'impresa di effettuare la prenotazione on line.
Le caratteristiche delle operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014.
Beneficiari
I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).
Per essere ammissibili al Fondo, i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.
Operazioni ammissibili al rilascio della garanzia
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
Caratteristiche dei finanziamenti e delle garanzie
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E' possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso (Garanzia Diretta) o all’80% dell’importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l’80% del finanziamento (Controgaranzia).
La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.
Per saperne di più
Visita la pagina web del sito del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata allo strumento