Contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese (bando chiuso il 31/07/2017)
La Regione Veneto mette a disposizione 12 milioni di euro per realizzare gli obiettivi della strategia “Europa 2020”, della strategia EUSALP – Azione 9 e del Piano Energetico Regionale incentivando le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.
Di seguito una scheda di sintesi del bando.
Beneficiari
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) della Regione Veneto. Ciascuna impresa deve possedere i seguenti requisiti:
- - essere regolarmente iscritte come “Attiva” al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;
- - esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario tra quelli individuati dalla Regione Veneto (Allegato B alla DGR nr. 771 del 29 maggio 2017); al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale;
- - avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
- - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- - osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
- - possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando, come previsto dall’articolo 125, paragrafo 3, lettere c) e d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Prerequisiti da soddisfare per la partecipazione al bando
Ai fini dell'ammissibilità al contributo, l’impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 prevista dal bando (e di seguito descritta) finalizzata a:
- - individuare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
- - individuare opportunità di risparmio energetico per l’unità operativa oggetto dell’intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023 (valore obiettivo specifico POR 2014-2020);
- - quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua.
Interventi finanziabili
Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.
Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:
Fase 1 (da realizzare entro la data di presentazione della domanda di contributo): valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.
Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite:
a) progetti finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità operativa oggetto dell’intervento attraverso:
- - installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori “Energy intensive”, al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi;
- - interventi definiti di tipo “soft” (quali, ad esempio, l’installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo “hard” (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l’inserimento di nuovi filtri/motori e simili).
- - interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi);
b) progetti di autoconsumo da fonti rinnovabili:
- - installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell'impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento;
- - installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011 la cui produzione di energia è destinata all'autoconsumo in processi di lavorazion industriali. Il suddetto requisito di autoconsumo sussiste quando il fabbisogno energetico dell’impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.
Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti attraverso, alternativamente:
a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.
Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona, tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica ante intervento, interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kWh.
Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014.
La valutazione post intervento deve evidenziare il raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua.
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 16 luglio 2018.
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese:
- a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica;
- b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell’importo delle spese di cui alla lettera a);
- c) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo nel limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00
- d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento nel limite massimo di euro 5.000,00 ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91);
- e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00
- f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, per la fideiussione necessaria per la richiesta dell’anticipo previsto dal bando.
Si previsa che i beni acquistati devono:
- - essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
- - essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
- - appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’oggetto sociale e l’attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
- - non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.
Agevolazione concessa
L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile .
L’agevolazione è concessa:
- - nel limite massimo di euro 150.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
- - nel limite minimo di euro 30.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 100.000,00.
Non sono quindi ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 100.000,00.
In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente ammesso all’agevolazione e non inferiore a euro 100.000,00
Ai fini dell'ammissibilità del progetto presentato, le quote di risparmio energetico e/o di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti conseguite alla conclusione del progetto devono essere almeno pari alle riduzioni dei consumi di energia e/o delle emissioni di gas climalteranti indicati nella diagnosi energetica ante intervento.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Termini per la presentazione della domanda di contributo e modalità di valutazione
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 giugno 2017, fino alle ore 18.00 del 31 luglio 2017.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria.