Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali
La Legge di Stabilità 2015, nei commi da 37 a 45, ha introdotto anche in Italia il regime opzionale del c.d. Patent Box consistente nella tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di “opere dell’ingegno, da brevetti industriali, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
Questo regime agevolato, che ha principalmente l’obiettivo di favorire l’investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, è stato poi oggetto di modifiche sia ad opera del D.L. n. 3/2015 che della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), mentre le disposizioni attuative della disciplina sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 luglio 2015.
Il decreto 28 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 ha previsto la revisione della disciplina del Patent Box, introdotta in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE; tale decreto sostituisce il precedente decreto del 30 luglio 2015.
Tale regime opzionale è applicabile dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Beneficiari
Lo strumento è rivolto a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile. Potranno quindi fruire dell’agevolazione:
- - società di persone
- - società di capitali
- - imprenditori individuali
- - stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in Paesi white list
L’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo internamente o anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o Enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato, o tramite società esterne, a condizione che non si tratti di società del gruppo.
Sono escluse dal Patent box invece le società fallite, in liquidazione coatta, e le società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oltre che i lavoratori autonomi ed i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.
Agevolazione concessa
Il beneficio consiste in una tassazione agevolata sui redditi derivanti dallo sfruttamento (utilizzo diretto, indiretto o cessione) dei propri beni immateriali. L’ agevolazione consiste, quindi, nella detassazione dei “margini economici” ottenuti dallo sfruttamento (ad. es. utilizzo diretto o cessione) dei propri beni immateriali, quali ad esempio:
- - software coperto da copyright
- - brevetti industriali
- - disegni e modelli
- - know-how (processi, formule e informazioni acquisite in campo industriale, commerciale o tecnico-scientifico)
- - utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
I beni immateriali possono provenire da sviluppo interno o da sviluppo in outsourcing tramite contratti con società esterne o tramite acquisto da terzi.
La detassazione si applica alla parte di reddito generata dall’utilizzo/sfruttamento dei beni immateriali individuati. Il reddito può derivare da:
- - Utilizzo diretto dei beni immateriali (ad esempio con la produzione e vendita di prodotti che “incorporano” il know how)
- - Utilizzo indiretto dei beni immateriali (ad esempio tramite concessioni in licenza)
- - Cessione a terzi della proprietà dei beni immateriali (ad esempio tramite cessione di brevetto)
In particolare, la quota di reddito e del valore della produzione (l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini IRAP) che può essere oggetto di agevolazione, è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
L’agevolazione consiste nella detassazione di tali redditi i quali non concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare; la detassazione è ridotta al 30% per il periodo d’imposta 2015 e al 40% per il periodo d’imposta 2016, mentre dal 2017 in poi tale detassazione è a regime nella misura del 50%.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.
Determinazione del beneficio
Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario:
1) determinare innanzitutto la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:
- - in caso di utilizzo indiretto (concessione in uso a soggetti terzi) il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
- - nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. Il reddito deve essere individuato attraverso la cosiddetta procedura di “ruling” la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l’individuazione dei relativi componenti negativi.
2) calcolare la quota di reddito agevolabile, a cui applicare la percentuale di detassazione, sulla base del rapporto tra:
- - i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale oggetto dell’agevolazione;
- - i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Modalità di fruizione dell'agevolazione
A partire dal 2017, la fruizione del regime del Patent Box può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
L’esercizio dell’opzione è rilevante oltre che per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRES ed IRPEF, anche a fini della determinazione del valore della produzione IRAP.
Per saperne di più
- Visita la pagina del sito web del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata al Patent Box