Previsto dalla Legge di Bilancio 2020
La Legge di Bilancio 2020 introduce una nuova agevolazione, che si applica al periodo d’imposta 2020 e riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Sostituisce il precedente credito d’imposta regolamentato dall’articolo 3 del dl 145/2013, che scade con un anno di anticipo, ovvero il 31 dicembre 2019. Si riporta di seguito una sintesi dello strumento. Le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Beneficiari del credito di imposta
Possono beneficiare del bonus fiscale tutte le imprese residenti nel territorio italiano o che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano la forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale adottato. Sono escluse tutte le imprese in liquidazione o con procedure fallimentari in corso.
Spese ammissibili la fruizione del credito di imposta
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
- - Personale: ricercatori, tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese per giovani fino a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.
- - Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese per beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Queste spese rilevano per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.
- - Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Questa tipologia di spesa riguarda in particolare le attività di ricerca e sviluppo.
- - Contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Questa tipologia di spese ammissibili vale solo per le attività di ricerca e sviluppo.
- - Contratti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo del committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Questa tipologia di spese riguarda solo le attività di innovazione e transizione ecologica.
- - Servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure per quelle extra muros.
- - Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o dei contratti di ricerca extra-muros.
Determinazione del credito di imposta
La misura dell’agevolazione cambia a seconda della tipologia di investimento.
- - Ricerca e sviluppo: il credito d’imposta è pari al 12% fino a un tetto di 3 milioni di euro. L’agevolazione riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (è prevista la pubblicazione di un decreto attuativo che conterrà dettagli ulteriori).
- - Innovazione tecnologica: il credito d’imposta è al 6% fino a 1,5 milioni di euro. Le attività di innovazione tecnologica devono essere finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nel senso che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o della ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti. Non sono invece attività innovative quelle di routine finalizzate al miglioramento dei prodotti. Sono attività innovative ammissibili quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
- - Transizione ecologica: credito d’imposta del 10% su un massimale di 1,5 milioni di euro. Sono attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Adempimenti per la fruizione del credito di imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Sono previste regole precise per documentare e certificare le spese sostenute. Nel caso di indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo.
Per saperne di più
Siamo a disposizione delle imprese che intendono fruire del bonus fiscale per supportarle nell’individuazione dei costi che potranno essere effettivamente ammessi alla fruizione del credito di imposta.